Avvocati In.Difesa dei diritti inviolabili

 

  • L'associazione tra avvocati specialisti nasce per offrire la possibilità di intervenire concretamente a favore delle vittime di violenza, abusi, discriminazioni e ingiustizie, fornendo assistenza legale alle vittime di ogni commesso reato.

assindifesa@gmail.com

Associazione culturale In.Difesa

C.F. 95162680656

Presidente : Avv. Monica Salerno

Penalista - Cassazionista

Consigliere: Avv. Massimo Indinnimeo

Segretario: Dott.ssa Lucia Mauri 



Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE " IN . DIFESA "

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1- E' costituita un'Associazione culturale denominata "IN.DIFESA", con sede in Salerno, alla Via Madonna di Fatima n.81 ; la sua durata è illimitata e il trasferimento di sede non comporta modifica al presente statuto.

Art. 2- L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, perseguendo esclusivamente finalità di interesse sociale offrendo sostegno, assistenza e tutela alle vittime di discriminazioni, abusi, violenze, anche svolgendo, direttamente od indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali

A tale fine, l'Associazione potrà aiutare a decifrare le leggi vigenti, guidando nella lettura e nell'interpretazione dei testi giuridici anche chi non ha alcuna conoscenza del diritto, offrendo assistenza legale alle vittime di violenze, abusi e discriminazioni
In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di assistenza a tutela dei consumatori:

a) tutela dei diritti civili

b) assistenza legale (civile, penale)

L'associazione "In.Difesa" è costituita e fondata da i seguenti professionisti :

Avv. Monica Salerno - Presidente

Avv. Massimo Indinnimeo - Consigliere Tesoriere

Art. 3- Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4- I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari e Assistiti.

  • Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.
  • Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
  • Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
  • Sono soci Onorari coloro i quali vengono ammessi su invito del Direttivo, per particolari meriti ovvero per donazioni liberali all'Associazione. Hanno diritto di voto, ma non posssono essere eletti alle cariche sociali.
  • Sono Soci Assistiti coloro i quali necessitano di assistenza legale nella fase propedeutica al giudizio; sono ammessi dal Consiglio Direttivo, non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e del regolamento, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.ell'Associazione.

Art. 7- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II - Organi dell'associazione

Art. 8 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo, composto dal Presidente dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio avente diritto piò esprimere un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.


Art.13 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile conn riconferma automatica.

Art. 14- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;

- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Tesoriere;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;

- l'esclusione degli associati;

- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo pec, a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.16- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.17-Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Titolo III - Patrimonio sociale

Art. 18- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 19- L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo IV -Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21-Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

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